Il 9 giugno 2022 è entrato in vigore il Decreto 11 marzo 2022 n. 55, dal titolo “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”, emanato dal Ministero dell’economia e Finanza, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico (ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy con la L. 204 del 16 dicembre 2022). Tale decreto ha esposto le disposizioni regolamentari relative al c.d. registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e dei mandati fiduciari.
Visto l'art. 3 del decreto 11 marzo 2022, n. 55, il 20 aprile 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui sono state approvate le specifiche tecniche del modello digitale per la presentazione della comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese (modello TE).
Successivamente, il 28 giugno 2023 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale:
Manca l'ultimo provvedimento previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà infatti attestare l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le imprese avranno 60 gg di tempo,a partire dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, per inviare la relativa comunicazione.
I soggetti obbligati all’adempimento sono gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari. Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.
I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all'adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari costituite successivamente alla data di pubblicazione in G.U del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro prevista dall’art. 2630 c.c.