L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, con un provvedimento del 12 maggio 2023, ha emanato 34  indicatori di anomalia al fine di agevolare ,nell’individuazione delle operazioni sospette, i destinatari del provvedimento, nonché gli intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e i soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, così come individuati dall’art.3 commi da 2 a 8 del D.Lgs 231/2007 e art.1,co.1,lett.n) del D.lgs. n.92/2017.

Il provvedimento ha presentato gli indicatori secondo una specifica struttura, dividendoli in tre sezioni:

  • Sezione A, in cui sono inclusi gli indicatori da 1 a 8, evidenzia i profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività;
  • Sezione B, che include gli indicatori dal 9 al 32, attiene alle caratteristiche e alla configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
  • Sezione C, composta solo dagli indicatori 33 e 34, riguarda le operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I destinatari devono selezionare gli indicatori rilevanti in base all’attività svolta e verificando i sub-indici applicabili. Infatti, ciascun indicatore a sua volta è articolato in sub-indici, esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Negli indicatori di anomalia sono presenti  dei riferimenti sia a circostanze oggettive che soggettive, che si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici, e necessarie perché le operatività siano individuate come sospette.

Gli indicatori oggi in vigore non saranno più applicabili a partire dal 1° gennaio 2024, data in cui entrerà in vigore il nuovo provvedimento. Tali indicatori non sono né esaustivi e vincolanti, poiché i destinatari devono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che possano generare in concreto profili di sospetto, né tassativi. Infatti, la semplice ricorrenza di una o più anomalie rappresentate dagli indicatori non è sufficiente per stabilire con ragionevole certezza l’esistenza di un motivo di sospetto, ancorché se si realizzano con una chiara giustificazione.  Il provvedimento precisa che le circostanze descritte negli indicatori e nei sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l’operatività o  da altri ragionevoli motivi.

Le novità introdotte dal provvedimento comprendono gli indicatori relativi al coinvolgimento di persone politicamente esposte, di entri di natura pubblica o con finalità pubbliche, così come anche gli indicatori relativi a schemi di finanziamento collettivo (cd. crowdfunding) o di prestito tra privati (cd. peer to peer lending).  Alla luce dell’evoluzione economica della struttura  societaria, è stato necessario introdurre degli indicatori relativi all’utilizzo di crypto-assets, con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, nonché ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili.