I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione quater hanno i giorni contati. La Rottamazione-quater è stata disposta dall’art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio per il 2023) e, al contempo, conferma la struttura adottata per le precedenti edizioni e ne amplia la portata. Salvo proroghe o riaperture, l’istanza di adesione alla sanatoria si presenta, con modalità telematiche, entro il 30 aprile 2023, ma a causa delle festività slitta al 2 maggio. I ruoli che tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 sono stati affidati all’Agenzia della Entrate Riscossione, si possono regolarizzare  versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate per il rimborso delle procedure esecutive eventualmente già avviate e di notifica delle cartelle di pagamento.

Non si pagano sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione. Anche in caso di adesione alla rottamazione quater per carichi compresi nelle precedenti rottamazioni, nella domanda si deve indicare il numero identificativo della cartella.

Nel caso in cui, per i carichi che si intende definire pendano giudizi presso le Corti di giustizia tributaria, nell’istanza di adesione  il debitore deve dichiarare la propria volontà di rinunciarvi. Le somme dovute si possono versare entro il 31 luglio 2022 in due modalità: in un’unica soluzione oppure in 18 rate. In quest’ultimo caso, sulle rate successive alla prima si versano gli interessi al tasso annuale del 2 per cento.  

Per l’agenzia della Riscossione, si può presentare la domanda di adesione inserendo anche i carichi con importi fino a mille euro e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Infatti i commi da 222 a 230 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2023 ripropongono l’annullamento dei carichi a ruolo che alla data del 1° gennaio 2023 non superano i 1.000 euro. Nella comunicazione che agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 in cui saranno indicati gli importi da saldare, si terrà già conto dello stralcio di tali debiti, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se compresi nelle precedenti definizioni agevolate.

Con la domanda di adesione alla rottamazione quater, si sospendono gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione (fino al 31 luglio 2023). Nel caso in cui la domanda di adesione venga accolta, nella medesima data del 31 luglio 2023, saranno revocate le rateazioni in corso. Diversamente, qualora ci sia un rigetto dell’istanza di adesione, potrà invece essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateazione precedente.